Ufficio di Sorveglianza

Competenze

Nel distretto di Caltanissetta, l’Ufficio di sorveglianza è unico, non esistendo uffici distaccati presso altre circoscrizioni.

La competenza territoriale si estende all’intero distretto di Caltanissetta ovvero: Caltanissetta e provincia, Enna e provincia, nonché da ultimo Niscemi, accorpato al Tribunale di Gela.

L’Ufficio di sorveglianza è composto in pianta organica, da tre magistrati; attualmente sono in servizio soltanto due magistrati, essendo ad oggi ancora scoperto il terzo posto.

Secondo l’art. 69 dell’ordinamento penitenziario:

“… Il Magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati …

Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.

Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 69-bis dell’ordinamento giudiziario “…Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il Magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che e' comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

Il Magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Il Tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

Il Tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al Magistrato di sorveglianza”.

Il Magistrato di sorveglianza inoltre:

  • si occupa del riesame della pericolosità sociale e della applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal Tribunale ordinario;
  • si pronuncia in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
  • decide in ordine alle espulsioni di detenuti stranieri e alle prescrizioni relative alla libertà controllata;
  • esprime un parere sulle domande o sulle proposte di grazia;
  • delibera sulla remissione del debito per spese processuali o di mantenimento in carcere.

Infine, ha l’obbligo di recarsi abitualmente in carcere e di sentire i detenuti che facciano richiesta di colloquio; ha la competenza di valutare i reclami presentati dai detenuti avverso i provvedimenti disciplinari resi dall’amministrazione penitenziaria nonché i reclami giurisdizionali per violazione da parte dell’amministrazione penitenziaria delle norme penitenziarie da cui derivi grave e attuale pregiudizio all’esercizio dei diritti (art. 35 bis e art. 69 comma 6 lett. b, legge 354/75) e le richieste risarcitorie conseguenti alla violazione da parte dell’amministrazione  penitenziaria dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in conseguenza di condizioni della detenzione che configurano un trattamento inumano o degradante (art. 35 bis, art. 35 ter e art. 69 comma 6 lett. b, legge 354/75).

Ufficio di sorveglianza