“…Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato…”
La Magistratura di sorveglianza si occupa di vigilare sull’esecuzione della pena dei condannati definitivi; è composta da un organo collegiale, il Tribunale di sorveglianza, e da un organo monocratico, l’Ufficio di sorveglianza.
Il legislatore, in ossequio al principio di cui all’art. 27, commi 2 e 3, Cost., ha introdotto una normativa complessa che consente di incidere sul giudicato penale, sia in ordine al quomodo dell’esecuzione delle pene, mediante la concessione di misure alternative alla detenzione, sia sul quantum delle stesse, attraverso l’istituto della liberazione anticipata.
Due sono le fonti normative fondamentali nella materia dell’esecuzione penale: la L. 26.7.1975 n. 354 e successive modifiche, nonché il D.P.R. 30.06.2000 n. 230 (regolamento di esecuzione).
Il complesso di queste leggi, viene sinteticamente nominato “ordinamento penitenziario”. Il legislatore del 1975 quindi, con l’emanazione della legge 26.7.1975 n. 354 ha dato ingresso, nel sistema, a principi quali quello della polifunzionalità della pena secondo cui, accanto a compiti di difesa sociale, la pena deve anche svolgere compiti di risocializzazione dei soggetti; ha previsto le misure alternative al carcere e costituito gli uffici di sorveglianza; ha disciplinato il procedimento di sorveglianza; attraverso le norme della L. 354/1975 l’esecuzione concreta della pena ha perso le sue caratteristiche di fase statica per diventare fase dinamica tesa alla realizzazione del principio costituzionale di rieducazione/risocializzazione.
Con riguardo al profilo organizzativo, la legge 354/75 ha istituito il Tribunale di Sorveglianza in ciascun distretto di Corte D’Appello e singoli Uffici di Sorveglianza monocratici, nelle sedi periferiche, che fanno capo al Tribunale di Sorveglianza del distretto.
Nel distretto di Caltanissetta non ci sono uffici decentrati o monocratici oltre a quello presente nella detta città capoluogo.
Il Tribunale di Sorveglianza funziona come organo collegiale a composizione mista: il collegio è formato dal Presidente, da un Magistrato togato e da due Giudici laici esperti in materie quali psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, scienze criminali, medicina, nonché docenti di scienze criminalistiche.
La competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza si estende a tutto il distretto di Corte d’Appello; quella del Magistrato di Sorveglianza alla circoscrizione che corrisponde al territorio della singola provincia.